268. L’aspirantato, della durata minima di dodici mesi, può essere prolungato secondo le necessità a discrezione della Superiora maggiore, sentito il suo Consiglio, ma non oltre due anni.
La superiora sceglie in modo esclusivo sulla durata dell'aspirantato e quindi sull'ammisione della ragazza candidata al postulantato, dopo aver chiesto il parere delle suore che compongono il Consiglio. Mentre l'aspirante trascorre alcuni periodi nel monastero e altri fuori, alla postulante è richiesto di condividere la vita di clausura delle monache.