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218. Nessuna società umana può fare a meno di una conveniente strutturazione; perciò il nostro Ordine fin dal principio si è scelto una forma adeguata alla sua natura: quella in cui l’uguaglianza fraterna regola le relazioni tra i Superiori e gli altri Religiosi, e nessuno è superiore agli altri se non a motivo dell’ufficio o della funzione che gli è stata temporaneamente affidata.

219. Il nostro Ordine è un Istituto religioso dentro la Chiesa (cf. CIC 607), il cui Moderatore supremo (cf. CIC 622) è il Priore Generale. L’Ordine è costituito da parti o Circoscrizioni, che possono variare secondo il tempo e il luogo.

a) Si riconoscono nell’Ordine le Circoscrizioni maggiori, cioè le Province, rette dai Priori Provinciali.

b) Si riconoscono anche Circoscrizioni minori rispetto alle Province, cioè i Vicariati e le Delegazioni, rette rispettivamente dal Vicario Regionale e dal Superiore Delegato.

c) Ogni Circoscrizione dell’Ordine è costituita di Case, ognuna delle quali è governata dal Priore Locale.

d) Due o più Province, e altre Circoscrizioni minori, unite fra di loro, costituiscono Federazioni e Unioni, che sono rette a norma delle Costituzioni e di diritto proprio.

e) Le Case che sono direttamente soggette al Priore Generale sono chiamate case generalizie, e in quanto tali vengono erette o soppresse dal Capitolo Generale.

f) Infine vi sono alcune Circoscrizioni che per vari motivi sono immediatamente soggette al Priore Generale.

g) L’Abbazia di Brno si regge con diritto particolare. Con il termine “Circoscrizioni” si indicano le Province, i Vicariati e le Delegazioni.

220. Nonostante questa varietà di comunità, tutte le realtà dell’Ordine costituiscono un solo Istituto religioso. Perciò ci devono essere tra le diverse realtà, così come tra le Case e le Province e la Curia Generale, relazioni di mutua fraternità e di aiuto; queste relazioni devono essere incrementate in modo particolare, salva restando la libertà di ogni persona, sia dal punto di vista fisico che morale, concessa dalle stesse Costituzioni.

221. Perciò, per il maggior bene di tutto l’Ordine, nelle questioni di grande rilevanza, come quelle che riguardano le vocazioni, la formazione, le missioni, l’apostolato e altre simili, allorquando i Superiori Maggiori con il consenso dei propri Consigli convengono tra di loro circa qualche forma di collaborazione, avendo il sostegno e l’incoraggiamento del Consiglio dell’Ordine, nessuna Circoscrizione si ritiri da quanto concordato, se non per gravi ragioni e con il consenso del Consiglio dell’Ordine.

222. Spetta al Capitolo Generale suddividere l’Ordine in sezioni, erigerne di nuove, unificare, limitare o sopprimere quelle esistenti (cf. CIC 581; 585). Al di fuori del Capitolo, qualora circostanze particolari lo richidano, il Priore con il suo Consiglio ricerchi i mezzi più efficaci, a norma delle Costituzioni, rendendone conto al Capitolo Generale seguente.

223. I criteri per attuare quanto prescritto al numero precedente, sono: il bene comune dell’Ordine e il suo incremento; il progresso dell’Ordine in qualche regione; l’impossibilità di soddisfare gli obblighi, secondo le norme e lo spirito delle Costituzioni; l’adeguamento della struttura dell’Ordine per rispondere alle necessità della Chiesa e della odierna società. Questi criteri devono essere approvati dal Priore Generale con il suo Consiglio, o dal Capitolo Generale, dialogando responsabilmente con i Religiosi interessati.

224. Il Priore Generale e i Priori Provinciali, i Superiori Provinciali e i Vicari Regionali sono Superiori Maggiori, e nel diritto sono chiamati Ordinari (cf. CIC 134 § 1; 620). Tutti hanno i propri Consiglieri, ai quali devono chiedere il consenso o il consiglio, a norma delle Costituzioni e del diritto comune (CIC 127; 627; Costituzioni 381, 387, 391, 392, 465). I Priori Provinciali, i Superiori Provinciali e i Vicari Regionali con i loro consiglieri hanno bisogno della conferma del Priore Generale (cf. CIC 625 § 3). Tutti i Superiori sono tenuti a emettere personalmente la professione di fede, secondo la formula approvata dalla Sede Apostolica, dinanzi al Capitolo di elezione o al Superiore che li ha nominati o a un loro Delegato (cf. CIC 833, 8°). I Superiori Maggiori hanno tutte le facoltà concesse dal diritto comune, a meno che le Costituzioni non prevedano diversamente.

225. I Capitoli hanno origine dalla vita comunitaria dell’Ordine, e sono: Generali, Provinciali, Vicariali e Locali. I Capitoli e i Superiori, ciascuno nel proprio ambito, hanno potestà e giurisdizione ecclesiastica, che devono esercitare a norma del diritto comune, delle Costituzioni e degli Statuti. La funzione dei Capitoli non si esaurisce nell’emanare norme e assegnare uffici, ma deve anche promuovere la vitalità spirituale e apostolica dei Religiosi384. Quando le Costituzioni non lo specificano, per Capitolo Generale o Provinciale si deve intendere sia quello Ordinario che quello Intermedio.