283. Nelle nostre elezioni si osservino le norme del diritto comune, salvo una espressa disposizione contraria nelle Costituzioni.

294. Il Capitolo locale è la riunione dei Religiosi di voce attiva della comunità e ad essa assegnati, convocati, sotto la presidenza del Priore, per trattare in fraterna adunanza quanto riguarda il bene comune di tutti i Religiosi.

303. Ogni casa dell’Ordine è retta dal Priore locale, che dirige la comunità e la rappresenta. I Religiosi sono tenuti ad obbedirgli rispettosamente come ad un padre, salvo restando il diritto dei Superiori maggiori. Il Priore deve procurare i beni spirituali e materiali ai Religiosi che l’Ordine gli ha affidato e dei quali deve rendere conto a Dio, a nome del quale governa.

310. Nelle singole case, secondo le necessità del luogo e in conformità agli Statuti della Circoscrizione, siano eletti alcuni Religiosi come ufficiali, i quali aiutino il Priore nel servizio della comunità e adempiano il loro incarico sotto la sua direzione.

316. I Religiosi riuniti in Capitolo provinciale devono ricercare con tutto il cuore il bene della Provincia e impegnarsi al massimo per ottenerlo.

369. Il compito principale affidato al Capitolo Provinciale Intermedio è di rendere conto dell’esecuzione del programma stabilito nel Capitolo Provinciale Ordinario in fraterna riunione, cercare soluzioni e adottare provvedimenti perché possa essere più efficacemente realizzato.

375. In ogni Provincia il Priore Provinciale è il Superiore maggiore e immediato di tutta la Provincia a lui affidata dall’Ordine, e a motivo della sua autorità e del suo ufficio occupa il primo posto dopo il Priore Generale.

395. Compito dei Consiglieri è di aiutare il Priore Provinciale nel governo della Provincia con prudenti consigli e diligente cooperazione. Insieme al Priore Provinciale essi costituiscono il Consiglio della Provincia.

408. Il Capitolo Generale, riunito “per promuovere il bene comune di tutti i Religiosi”, costituisce il principale evento della vita dell’Ordine. Deve infatti testimoniare e porre chiaramente in luce lo spirito agostiniano e l’unione degli animi e dei cuori. I Capitolari quindi, consapevoli della loro grave responsabilità, ricerchino il bene comune dell’Ordine.

446. Trascorsi tre anni dalla celebrazione del Capitolo Generale Ordinario, abbia luogo il Capitolo Generale Intermedio che, con le dovute variazioni, si celebra secondo le norme stabilite per il Capitolo Generale Ordinario. Si celebri nelle diverse regioni, allo scopo di favorire lo spirito di aggregazione della Chiesa e dell’Ordine e perché le Province si conoscano meglio reciprocamente.